Skip to content
Logo

header.jpg

Ti trovi in: Home arrow Documenti arrow In Evidenza
Skip to content

Statistiche

Visitatori: 93577
In Evidenza
Nessuna immagine  

Ministero della Giustizia, Corte di Cassazione e Corti d'Appello

Relazioni per l’ inaugurazione dell’ Anno Giudiziario 2009

 


Ufficio Massimario della Corte di Cassazione

(Documenti del servizio Novità utilizzabili solo per uso personale)

 

Relazione sulla giurisprudenza civile nel 2007

Relazione sulla giurisprudenza penale nel 2007

 

NOVITA’

Relazione sulla legge 24.7.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.5.2008 n. 92 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica


Ministero della Giustizia 

 

RIFORMA DEL PROCESSO DEL LAVORO

 

Relazione e Testo del progetto di disegno di legge presentati dalla Commissione Foglia il 22 aprile 2008.

Inoltre: Scheda di sintesi e  scheda dei lavori

 

RIFORMA DEL CODICE PENALE

 

Relazione e Testo del progetto di disegno di legge presentati dalla Commissione di studio per la riforma del codice penale presieduta dall'avv. Giuliano Pisapia al Ministro della Giustizia  il 21 marzo 2008

RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Relazione e Bozza del testo presentate dalla Commissione presieduta da Giuseppe Riccio al Ministro della Giustizia il 21 febbraio 2008


Consiglio Superiore della Magistratura 

Segnaliamo che sul sito del C.S.M.  http://www.csm.it/ (INCONTRI DI STUDIO/RICERCHE) sono liberamente consultabili le relazioni dei corsi di aggiornamento professionale dei magistrati.

Tra le tante si propone la lettura delle seguenti relazioni del 14 gennaio 2008:
Leo Guglielmo "Novità nella giurisprudenza costituzionale"
Pistorelli Luca "Novità nella giurisprudenza di legittimità"

 


AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 15/E del 21 gennaio 2008
GRATUITO PATROCINIO - DEFINIZIONE DI REDDITO IMPONIBILE

  

NOVITA’

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


DELIBERAZIONE 26 giugno 2008       ( G.U. n. 178 del  31/07/2008)
Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei
consulenti  tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico
ministero. (Deliberazione n. 46).
Il Garante per la protezione dei dati personali
  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno  2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1,
lettera h);
  Ritenuta  la  necessità  di  provvedere  in  relazione  ai  rischi
connessi  al  trattamento  di dati personali effettuato da consulenti
tecnici  e  periti  ausiliari  del  giudice  e del pubblico ministero
nell'ambito di procedimenti in sede civile, penale e amministrativa;
  Rilevata  l'esigenza  di individuare un quadro unitario di misure e
di  accorgimenti  necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti
utili per i professionisti interessati;
  Viste le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in
particolare  gli  articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di
procedura  penale  (in  particolare  gli articoli da 220 a 232, 359 e
360);
  Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal  segretario
generale   ai   sensi   dell'art. 15  del  regolamento  del  Garante,
n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
                              Delibera:
  1.  Di  adottare  le «Linee guida» contenute nel documento allegato
quale parte integrante della presente deliberazione;
  2.  Di  inviare copia del presente provvedimento al Ministero della
giustizia  e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna
conoscenza  nonché  -  per  quanto  di  rispettiva  competenza - per
l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione
presso gli uffici giudiziari interessati;
  3. Ai  sensi  dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al
Ministero  della  giustizia  -  Ufficio pubblicazione leggi e decreti
copia  del  presente provvedimento, unitamente alle menzionate «Linee
guida»,  per  la  loro  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 giugno 2008
                       Il presidente: Pizzetti

                     Il relatore: Chiaravalloti

                 Il segretario generale: Buttarelli
        
     
Allegato
Linee  guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei
consulenti  tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico
         ministero (Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008)
    1. Premessa.
    1.1 Scopo delle linee guida.
    I  consulenti  tecnici  e  i  periti  ausiliari del giudice e del
pubblico  ministero  coadiuvano  e  assistono l'autorità giudiziaria
nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  quando  ciò  si rende
necessario  per  compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono
particolari   e   specifiche  competenze  tecniche  (art. 61  c.p.c.;
articoli 220 e 359 c.p.p.). L'attività svolta dai consulenti tecnici
e  dai  periti  è  strettamente connessa e integrata con l'attività
giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.
    Nell'espletamento  delle  relative incombenze, il consulente e il
perito  di  regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti
nella  documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati
personali  di  soggetti  coinvolti  a  diverso  titolo  nelle vicende
giudiziarie  (quali  le  parti  di  un  giudizio  civile o le persone
sottoposte   a   procedimento  penale),  e  possono  acquisire  altre
informazioni  di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad
esempio,  art. 194  c.p.c.,  richiesta  di  chiarimenti  alle parti e
assunzione  di  informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p.,
richiesta  di  notizie  all'imputato,  alla persona offesa o ad altre
persone).  L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento
di  diversi  dati  personali,  talvolta  di  natura  sensibile  o  di
carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice),
di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.
    A   tali  trattamenti,  in  quanto  direttamente  correlati  alla
trattazione  giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le
norme  del  Codice  relative  ai trattamenti effettuati presso uffici
giudiziari  di  ogni  ordine  e  grado  «per  ragioni  di  giustizia»
(art. 47,  comma 2,  del  Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre
1998, doc. web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. 1063421).
    Le  presenti  linee  guida mirano a fornire indicazioni di natura
generale  ai  professionisti  nominati  consulenti  tecnici  e periti
dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali
e  amministrativi  al  fine  esclusivo  di  garantire il rispetto dei
principi  in  materia  di  protezione dei dati personali ai sensi del
Codice  in  materia  protezione  dei  dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196).
    1.2 Ambito considerato.
    Le  predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che
gli  ausiliari  devono rispettare nello svolgimento delle attività e
nell'adempimento  degli  obblighi  derivanti  dall'incarico  e  dalle
istruzioni  ricevuti  dall'autorità  giudiziaria,  come disciplinati
dalle pertinenti disposizioni codicistiche.
    All'interno   del   paragrafo 6.   sono   poi   formulate  alcune
indicazioni  applicabili  anche  ai  trattamenti  di  dati  personali
effettuati  dai  soggetti  nominati  consulenti  tecnici  dalle parti
private  con riferimento a procedimenti giudiziari (articoli 87, 194,
195 e 201 c.p.c.; articoli 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.).
    2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali.
    2.1 Considerazioni generali.
    La   peculiare  disciplina  posta  dal  Codice  con  riguardo  ai
trattamenti  svolti  per  ragioni  di  giustizia  (art. 47) rende non
applicabili  alcune  disposizioni  del  medesimo Codice relative alle
modalità   di   esercizio  dei  diritti  da  parte  dell'interessato
(art. 9), al riscontro da fornire al medesimo (art. 10), ai codici di
deontologia  e  di  buona  condotta  (art. 12),  all'informativa agli
interessati  (art. 13), alla cessazione del trattamento (art. 16), al
trattamento  svolto  da soggetti pubblici (articoli da 18 a 22), alla
notificazione  al  Garante  (articoli 37  e  38,  commi da  1 a 5), a
determinati    obblighi    di   comunicazione   all'Autorità,   alle
autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (articoli da 39
a 45), nonché ai ricorsi al Garante (articoli da 145 a 151).
    Sono   invece   pienamente   applicabili   le   altre  pertinenti
disposizioni  del  Codice.  In  particolare,  il trattamento dei dati
effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire:
      nel  rispetto  dei  principi  di  liceità  e che riguardano la
qualità dei dati (art. 1);
      adottando  le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da
alcuni   eventi,   tra  i  quali  accessi  e  utilizzazioni  indebite
(articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).
    2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza.
    Il  consulente  e  il  perito  possono  trattare lecitamente dati
personali,  nei  limiti  in  cui  ciò  è necessario per il corretto
adempimento     dell'incarico    ricevuto    e    solo    nell'ambito
dell'accertamento   demandato   dall'autorità   giudiziaria;  devono
rispettare,  altresì,  le  disposizioni sulle funzioni istituzionali
della   medesima   autorità   giudiziaria   contenute   in  leggi  e
regolamenti,  avvalendosi  in particolare di informazioni personali e
di  modalità  di  trattamento  proporzionate  allo  scopo perseguito
(art. 11,  comma 1,  lettera a)  e b)),  nel  rigoroso rispetto delle
istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria.
    In  tale  quadro,  l'eventuale  utilizzo  incrociato di dati può
ritenersi  consentito  se  è  chiaramente  collegato  alle  indagini
delegate  ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie
dinanzi  alle  quali  pendono  i  procedimenti  o,  se questi si sono
conclusi,  che  ebbero  a  conferire  l'incarico o da altra autorità
giudiziaria competente.
    Nel  pieno  rispetto  dell'ambito  e  della  natura dell'incarico
ricevuto,  il  consulente  e  il  perito  sono  tenuti  ad acquisire,
utilizzare   e   porre   a  fondamento  delle  proprie  operazioni  e
valutazioni  informazioni  personali  che,  con  riguardo all'oggetto
dell'indagine    da    svolgere,   siano   idonee   a   fornire   una
rappresentazione  (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale,
ecc.)  corretta,  completa  e  corrispondente  ai dati di fatto anche
quando   vengono   espresse   valutazioni   soggettive   di   ciascun
interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di
fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma
anche  al  fine  di  evitare  che,  da  un quadro inesatto o comunque
inidoneo  di  informazioni  possa derivare nocumento all'interessato,
anche  nell'ottica  di  una  non  fedele  rappresentazione  della sua
identità (art. 11, comma 1, lettera c)).
    Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e
dal  perito  nell'acquisire  e  utilizzare  solo  le informazioni che
risultino  effettivamente  necessarie  in riferimento alle specifiche
finalità  di  accertamento  perseguite.  In ossequio al principio di
pertinenza  nel  trattamento  dei dati, le relazioni e le informative
fornite  al  magistrato  ed  eventualmente  alle parti non devono né
riportare  dati,  specie  se  di  natura  sensibile  o  di  carattere
giudiziario  o  comunque  di particolare delicatezza, chiaramente non
pertinenti  all'oggetto  dell'accertamento  peritale,  né  contenere
ingiustificatamente   informazioni   personali  relative  a  soggetti
estranei al procedimento (art. il, comma 1, lettera d)).
    3. Comunicazione dei dati.
    Le  informazioni  personali acquisite nel corso dell'accertamento
possono   essere   comunicate  alle  parti,  come  rappresentate  nel
procedimento  (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con
le  modalità  e  nel  rispetto  dei  limiti fissati dalla pertinente
normativa  posta  a tutela della segretezza e riservatezza degli atti
processuali.  Fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto
sulle  operazioni  compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis
c.p.),   eventuali  comunicazioni  di  dati  a  terzi,  ove  ritenute
indispensabili   in   funzione   del  perseguimento  delle  finalità
dell'indagine,    restano    subordinate   a   quanto   eventualmente
direttamente   stabilito  per  legge  o,  comunque,  a  preventive  e
specifiche   autorizzazioni  rilasciate  dalla  competente  autorità
giudiziaria.
    4. Conservazione e cancellazione dei dati.
    In  riferimento  ai  trattamenti  di  dati  svolti per ragioni di
giustizia  non  è  applicabile  la disposizione del Codice (art. 16)
relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza
che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito,
di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico.
    Trova,  peraltro,  applicazione  anche  ai  trattamenti  di  dati
personali   effettuati   per   ragioni   di   giustizia   il  dettato
dell'art. 11,  comma 1, lettera e), del Codice il quale prevede che i
dati  non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore
a  quello  necessario  al  perseguimento degli scopi per i quali essi
sono stati raccolti e trattati.
    Ne  consegue  che,  espletato  l'incarico  e  terminato quindi il
connesso  trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve
consegnare  per  il  deposito  agli atti del procedimento non solo la
propria  relazione,  ma  anche  la  documentazione  consegnatagli dal
magistrato  e  quella  ulteriore  acquisita  nel corso dell'attività
svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni
normative  o  da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria
che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.
    Ove  non  ricorrano  tali  ultime due ipotesi, il consulente e il
perito  non  possono  quindi  conservare, in originale o in copia, in
formato  elettronico  o  su supporto cartaceo, informazioni personali
acquisite  nel  corso  dell'incarico  concernenti i soggetti, persone
fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.
    Analogamente,   la   documentazione  acquisita  nel  corso  delle
operazioni   peritali   deve   essere   restituita  integralmente  al
magistrato  in  caso  di  revoca  o di rinuncia all'incarico da parte
dell'ausiliario.
    Qualora  sia  prevista  una  conservazione  per  adempiere  a uno
specifico  obbligo  normativo  (ad  esempio,  in  materia  fiscale  o
contabile),   possono   essere   custoditi   i  soli  dati  personali
effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.
    Eventuali,    ulteriori   informazioni   devono   essere   quindi
cancellate,  oppure  trasformate in forma anonima anche per finalità
scientifiche  o  statistiche,  tale  da  non  poter  essere  comunque
riferita    a   soggetti   identificati   o   identificabili,   anche
indirettamente,  mediante  riferimento a qualsiasi altra informazione
(art. 4, comma 1, lettera b), del Codice).
    Tutto  ciò  non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori
attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di
supplementi  di  indagine,  che  il  consulente  e  il perito possono
soddisfare  acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle
regole  poste  dai  codici  di rito, la documentazione necessaria per
fornire i nuovi riscontri.
    5. Misure di sicurezza.
    5.1 Misure idonee e misure minime.
    Limitatamente  all'espletamento  degli  accertamenti, l'attività
dell'ausiliare  è  connotata da peculiari caratteri di autonomia, in
relazione  alla  natura  squisitamente  tecnica delle indagini che si
svolgono, di regola, senza l'intervento del magistrato.
    Ricevuto l'incarico e sino al momento della consegna al giudice o
al   pubblico   ministero  delle  risultanze  dell'attività  svolta,
incombono  concretamente  al consulente tecnico e al perito, riguardo
ai  dati  personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle ulteriori
informazioni  raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità
e  gli  obblighi  relativi  al profilo della sicurezza prescritti dal
Codice.
    L'ausiliare  è  tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti
idonei  a  evitare  un'indebita divulgazione delle informazioni e, al
contempo,  la  loro  perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le
misure  atte  a  garantire  la  sicurezza  dei  dati  e  dei  sistemi
eventualmente  utilizzati.  Egli  deve  curare  personalmente, con il
grado  di autonomia riconosciuto per legge o con l'incarico ricevuto,
sia  le «misure idonee e preventive» cui fa riferimento l'art. 31 del
Codice,   sia   le  «misure  minime»  specificamente  indicate  negli
articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice,
la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata
(art. 169  del  Codice).  Ove reso necessario dal trattamento di dati
sensibili   o   giudiziari  effettuato  con  l'ausilio  di  strumenti
elettronici,  nell'ambito  delle  misure  minime  (art. 33,  comma 1,
lettera g) del Codice) deve essere redatto il documento programmatico
sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al punto 19.
del citato disciplinare tecnico.
    5.2 Incaricati.
    L'obbligo  di  preporre  alla  custodia e al trattamento dei dati
personali  raccolti  nel  corso  dell'accertamento  solo il personale
specificamente  incaricato per iscritto resta fermo anche nel caso in
cui   il   consulente   e   il  perito  si  avvalgano  dell'opera  di
collaboratori,   anche   se   addetti  a  compiti  di  collaborazione
amministrativa  (art. 30  del Codice). L'attività di tali incaricati
deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e
sull'ambito   del   trattamento  consentito,  anche  in  ordine  alla
scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui
vengono a conoscenza.
    6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari.
    Ferma  restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei
provvedimenti   generali   adottati   dal  Garante  e  in  un  codice
deontologico  concernente  le  condizioni  e  i limiti applicabili ai
trattamenti  di  dati  personali effettuati dai consulenti tecnici di
parte  nei  procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano
applicazione  i principi di liceità e che riguardano la qualità dei
dati  (art. il  del Codice) e le disposizioni in materia di misure di
sicurezza  volte alla protezione dei dati stessi (articoli 31 e ss. e
disciplinare tecnico allegato B) al Codice).
    In particolare, il consulente di parte:
      può  trattare  lecitamente  i dati personali nei limiti in cui
ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto
dalla  parte  o  dal  suo  difensore  ai fini dello svolgimento delle
indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far
valere  o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1,
lettera a)   e b));   dati  sensibili  o  giudiziari  possono  essere
utilizzati solo se ciò è indispensabile;
      può  acquisire  e  utilizzare  solo  i dati personali comunque
pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto alle finalità perseguite con
l'incarico  ricevuto,  avvalendosi  di  informazioni  personali  e di
modalità   di   trattamento   proporzionate  allo  scopo  perseguito
(art. 11, comma 1, lettera d));
      salvi  i  divieti  di  legge  posti a tutela della segretezza e
riservatezza   delle   informazioni   acquisite   nel   corso  di  un
procedimento  giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e
i  limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele
espletamento  dell'incarico  ricevuto (cfr. articoli 380 e 381 c.p.),
può  comunicare  a  terzi  dati  personali  solo  ove  ciò  risulti
necessario  per  finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai
dati  strettamente  funzionali  all'esercizio  del  diritto di difesa
della   parte   e   nel   rispetto   dei  diritti  e  della  dignità
dell'interessato e di terzi;
      relativamente   ai   dati   personali   acquisiti   e  trattati
nell'espletamento   dell'incarico   ricevuto  da  una  parte,  assume
personalmente  le  responsabilità e gli obblighi relativi al profilo
della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle «misure
idonee e preventive» (art. 31,) sia alle «misure minime» (articoli da
33  a  35  e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del
Codice);   ove  l'incarico  comporti  il  trattamento  con  strumenti
elettronici  di  dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il
documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lettera g)
e punto 19, del disciplinare tecnico allegato B));
      deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche
se  adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti
alla  custodia  e  al  trattamento,  in  qualsiasi  forma,  dei  dati
personali  (art. 30  del  Codice), impartendo loro precise istruzioni
sulle  modalità  e  l'ambito del trattamento loro consentito e sulla
scrupolosa  osservanza  della  riservatezza dei dati di cui vengono a
conoscenza.