Tribunale della Spezia
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Il processo civile
Nel processo civile davanti al Tribunale le parti stanno in giudizio col ministero e l’assistenza di un difensore, procuratore legalmente esercente. Il processo è disciplinato dal codice di procedura civile, che prevede un rito ordinario e riti speciali per particolari materie, come il rito del lavoro, e procedimenti più snelli, definiti sommari. Nel corso del processo, le parti, rappresentate dai loro difensori, illustrano le proprie difese oralmente in udienza e con atti scritti. Le parti possono assistere personalmente all’udienza. La procedura prevede che ordinariamente la istruzione delle cause, che può vedere le parti direttamente coinvolte (come nei casi di interrogatorio libero o formale della parte, giuramento decisorio o suppletorio, proposizione di querela di falso). Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità e non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice. La legge prevede la condanna della parte soccombente nel processo al rimborso delle spese in favore dell’altra, ma in caso di reciproca soccombenza o di altri giusti motivi le spese possono essere interamente o parzialmente compensate.
L’attività giurisdizionale è documentata dal cancelliere, che assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale e provvede, salvo che la legge disponga altrimenti, a sottoscrivere gli atti dopo la sottoscrizione del giudice ; egli inoltre adempie a numerose attività necessarie al processo ed in particolare alla formazione del fascicolo d’ufficio ed alla conservazione dei fascicoli, al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti in giudizio, alle comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge nel corso del processo.
In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana e quando deve essere sentito chi non la conosce il giudice può nominare un interprete.
Il Tribunale, come ogni altro giudice, può farsi assistere, quando è necessario, da ausiliari, quali il consulente tecnico per gli atti richiedenti particolare competenza tecnica, il custode per la conservazione e amministrazione di beni sequestrati.
Regola indefettibile del processo è che esso si svolge nel contraddittorio tra le parti e nel rispetto del diritto di difesa.
In primo grado, il processo ordinario viene iniziato ad opera della parte che prende l’iniziativa di proporre domande in giudizio (che viene denominata parte attrice), con la notifica alla parte (o alle parti) che la subisce (denominata parte convenuta) di un atto di citazione, redatto secondo le previsioni della legge processuale, in cui espone le proprie domande e i fatti e le ragioni che le sostengono; con tale atto parte attrice invita quella convenuta a comparire davanti al giudice ad una udienza di cui fissa la data .
La notifica dell’atto di citazione è eseguita dall’Ufficiale Giudiziario o negli altri modi previsti dalla legge.
Dopo la notifica, la parte attrice iscrive la causa nel ruolo delle cause proposte davanti al giudice, e si costituisce in giudizio, rappresentata da un avvocato, al quale rilascia a tal fine una procura (salvo casi eccezionali, previsti dalla legge, in cui può stare in giudizio personalmente).
Il processo col rito speciale del lavoro prevede, invece, come momento iniziale, il deposito nella cancelleria del giudice di un ricorso, cui segue la fissazione dell’udienza ad opera del giudice, e la notifica a cura dell’attore al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
La parte convenuta, se intende costituirsi in giudizio, deve anch’essa rilasciare la procura a un avvocato e il difensore deposita un atto, denominato comparsa di costituzione e risposta, in cui illustra le sue difese e può con esso proporre a sua volta domande riconvenzionali, secondo quanto previsto dalla legge. La parte convenuta, se non si costituisce in giudizio, viene dichiarata contumace, previa verifica da parte del giudice della regolarità della notifica, e il processo si svolge in assenza di sue difese.
Il processo si conclude di solito con la emissione della sentenza, che decide sulle domande delle parti, ma può estinguersi in caso di inattività o rinuncia. A conclusione del processo ordinario, di regola (ma sono ammesse procedure semplificate), dopo lo scambio di atti defensionali finali, depositati in cancelleria (denominati comparse conclusionali e memorie di replica), viene emessa sentenza , che è pubblicata col deposito in cancelleria. Nel processo col rito del lavoro, la decisione avviene dopo una discussione orale e non avviene di regola il deposito di atti finali. Al termine della discussione il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare e, dopo aver deliberato, dà lettura in udienza del dispositivo della sentenza, che contiene le statuizioni sulle domande e istanze delle parti, cui segue il deposito in cancelleria delle motivazioni.
Il processo può anche essere interrotto o sospeso per particolari eventi (quali ad esempio l’interruzione per morte di una parte o del difensore) e poi riprendere per iniziativa di una parte (o degli eredi della parte deceduta).
I procedimenti sommari e cautelari si svolgono in modo più snello e si concludono con provvedimenti diversi.
I procedimenti cautelari (ad es. sequestro) sono volti alla conservazione delle possibilità di esecuzione di una futura condanna o a assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito dell’esistenza di un diritto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria. Essi possono svolgersi sia prima che durante lo svolgimento di una causa e nel secondo caso si definiscono procedimenti incidentali e vengono decisi con urgenza e anticipatamente rispetto alla decisione sul merito.
Il processo di appello può essere introdotto dalla parte soccombente in primo grado, per ottenere la riforma della sentenza che gli è stata sfavorevole; può svolgersi anch’esso con rito ordinario o speciale secondo la materia ed è a trattazione collegiale. In esso non possono proporsi nuove domande. In caso di soccombenza reciproca, la parte appellata può proporre, a sua volta, appello contro la sentenza: l’appello dell’appellante viene denominato appello principale, mentre viene denominato appello incidentale quello dell’appellante, che diviene appellante incidentale.
Essendo le sentenze di condanna di primo grado provvisoriamente esecutive, l’appellante, se intende ottenere la sospensione dell’esecutività o dell’esecuzione, ha l’onere di proporre apposita istanza (che viene discorsivamente definita dagli operatori inibitoria o sospensiva) insieme con l’appello. Sull’istanza, la Corte d’appello ( IL Tribunale per le sentenze emesse dal Giudice di Pace) decide alla prima udienza di comparizione delle parti; in caso di urgenza può essere chiesta, con apposita istanza, la fissazione di una udienza precedente a quella fissata per la prima comparizione delle parti, preceduta da un provvedimento provvisorio del Presidente. La notifica dell’istanza di fissazione di udienza per la trattazione anticipata dell’inibitoria e il provvedimento presidenziale sono notificati a cura dell’istante all’altra parte.