Tribunale della Spezia
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Nomina degli arbitri ex art. 810 c.p.c.
Patrocinio a spese dello stato (penale)
Descrizione
E’ un istituto che permette alla persona non abbiente (reddito imponibile non superiore ai 10.628,16 uro) di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale.
Gli effetti sono i seguenti:
- Possibilità di essere difesi da parte di un difensore di fiducia scelto negli elenchi del patrocinio a spese dello stato;
- possibilità di nominare consulente tecnico;
- possibilità di prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese di notifica, imposta di registro, ipotecarie e catastati, diritti copie.
Se la domanda non viene accolta, l’interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte d’Appello, entro venti giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Utenza che usufruisce del servizio
Possono ottenere il gratuito patrocinio:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- gli apolidi.
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede.
Dove si richiede
- consegna a mano del documento;
-
invio tramite raccomandata A/R presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e, quindi:
- cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- cancelleria del giudice che procede, successivamente;
- cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
L’istanza non può essere presentata direttamente in udienza.
Cosa occorre
Domanda in carta semplice contenente indicazioni utili a valutare la fondatezza della pretesa (in caso di cittadini extracomunitari è necessario allegare la certificazione dell’autorità consolare).
Se l’interessato straniero è detenuto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (anche in questo vale l’autocertificazione).
Quanto costa
Il servizio non ha costi.
Tempo previsto
Il giudice competente decide sulla domanda in uno dei
seguenti modi:
- può dichiararla inammissibile;
- può accoglierla, ammettendo l’interessato al beneficio;
- può respingerla, se ritiene che l’interessato non si trovi nelle condizioni economiche dichiarate, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, delle attività economiche svolte e delle risultanze del casellario giudiziale.
In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio, sono trasmesse all’Ufficio finanziario competente che verifica il reddito e, in caso di discordanze, chiede al magistrato la revoca del beneficio.