Salta al contenuto

Patrocinio a spese dello stato (penale)

Descrizione

E’ un istituto che permette alla persona non abbiente (reddito imponibile non superiore ai 10.628,16 uro) di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale.

Gli effetti sono i seguenti:

  • Possibilità di essere difesi da parte di un difensore di fiducia scelto negli elenchi del patrocinio a spese dello stato;
  • possibilità di nominare consulente tecnico;
  • possibilità di prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese di notifica, imposta di registro, ipotecarie e catastati, diritti copie.

Se la domanda non viene accolta, l’interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte d’Appello, entro venti giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Utenza che usufruisce del servizio

Possono ottenere il gratuito patrocinio:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
  • gli apolidi.

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede.

Dove si richiede

  • consegna a mano del documento;
  • invio tramite raccomandata A/R presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e, quindi:
    1. cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
    2. cancelleria del giudice che procede, successivamente;
    3. cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

L’istanza non può essere presentata direttamente in udienza.

Cosa occorre

Domanda in carta semplice contenente indicazioni utili a valutare la fondatezza della pretesa (in caso di cittadini extracomunitari è necessario allegare la certificazione dell’autorità consolare).

Se l’interessato straniero è detenuto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (anche in questo vale l’autocertificazione).

Quanto costa

Il servizio non ha costi.

Tempo previsto

Il giudice competente decide sulla domanda in uno dei

seguenti modi:

  • può dichiararla inammissibile;
  • può accoglierla, ammettendo l’interessato al beneficio;
  • può respingerla, se ritiene che l’interessato non si trovi nelle condizioni economiche dichiarate, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, delle attività economiche svolte e delle risultanze del casellario giudiziale.

In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio, sono trasmesse all’Ufficio finanziario competente che verifica il reddito e, in caso di discordanze, chiede al magistrato la revoca del beneficio.

Modulistica