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Cenni storici sulle Istituzioni della Spezia: Organi giudiziari

Già dal XII secolo le Istituzioni del Levante ligure, il territorio del Golfo della Spezia e dei territori limitrofi furono le stesse della dominante Genova. 

La Comunità della Spezia, identificata come nucleo di popolazione insediato nella parte più interna della costa occidentale del Golfo, nell’area detta “Poggio”, entrò nell’orbita di Genova alleandosi con questa contro Carpena, la comunità rivale, presente sui rilievi più interni del Golfo, sconfiggendola.

Nel XIII secolo Nicolò Fieschi, Conte di Lavagna, ebbe l’iniziativa di creare una sua Signoria guelfa nel Levante ligure scegliendo La Spezia come capitale, ma tale progetto non si realizzò in quanto i Genovesi lo fermarono e, con una spedizione armata, al comando del Doge Oberto Doria,  nel 1279 lo sconfissero, costringendo il guelfo  a cedere il borgo di Spezia ai genovesi per 25.000 lire genovesi (genovini) .

La fedele intesa della Comunità spezzina con la dominante Genova fu concretamente premiata quando nel 1343, Simon Boccanegra, primo doge popolare acclamato a rivestire la carica in perpetuo, decise di eleggere La Spezia  capitale della Podesteria dell’estremo confine orientale del dominio.. Nel 1407 La Spezia riesce a dotarsi di  Statuti concessi da Jean Le Meingre, l'allora governatore francese di Genova, che nomina dapprima il Podestà, figura con prerogative solamente politiche e successivamente il Capitano che oltre a alle prerogative  politiche assumerà anche quelle  militari.

Il capitano della Spezia veniva eletto a Genova, mentre i due sindaci e gli otto consiglieri che lo affiancavano nell'esercizio del potere erano eletti in pubblico parlamento, che si teneva in La Spezia, all'interno della Chiesa di Santa Maria.

Gli Statuti regolavano tutti gli aspetti della vita cittadina, come il rispetto della morale religiosa (De pena blasfemantium Deum aut Sanctus, De non laborando diebus dominicis et festivis, De falso iuramento), le norme sui commerci (De piscatoribus et venditione piscem, De macellaris, De non emendo in foro Spediae, De non tenendo banchum in foro Spediae) e sulla convivenza civile (De viis reficiendis et reparandis, De fontanis non deturpandis).

Sull’area sud orientale della Liguria operarono due entità istituzionali: la Podesteria a rappresentare dal basso la comunità locale, e il  Vicariato, a rappresentare il potere della Dominante Genova. La Podesteria era gestita da un organo di ampia rappresentatività, un Maggior Consiglio, espressione dell’intera comunità degli abitanti, e  un organo esecutivo più ristretto, un  Minor Consiglio.

Dell’attività di tali organi vi è testimonianza nella documentazione dei Libri mastri, degli Estimi o Catasti (caratate, nell’espressione ligure), o dei libri delle Avarie, con cui si ripartivano tra le locali comunità le contribuzioni dirette da corrispondere alla dominante  Genova.

A partire dal XV secolo la riscossione delle imposte venne affidata  in appalto a dei privati che riuscivano a garantire, dietro compenso,  un   introito più stabile per le casse della Dominante.

Nel 1400 il governatore Jacopo Bracelli aveva sottolineato che la Curia giudiziaria della Spezia si distingueva, per importanza tra le Curie giudiziarie della Repubblica genovese ed era ben nota anche nei posti più lontani del dominio genovese, per competenza ed equilibrio nel operare la Giustizia, costituendo un punto di riferimento per la risoluzione di qualunque tipo di controversia giudiziaria.

Per  una breve parentesi La Spezia, dal 1464 subì la dominazione degli Sforza di Milano, così come il resto della Liguria, sino alla morte di Galeazzo Maria Sforza avvenuta nel 1476 che riportò all’indipendenza Genova e i suoi domini .  

Secondo la descrizione di Agostino Giustiniani   del Governatore pro tempore nel 1506 « La Repubblica  governa La Spezia per mano di un capitano, la jurisdition del quale massimamente sul criminale è larga et ampia, per che si stende su tutte le podesterie circostanti. Et è questo ufficio uno dei tre vicariati principali di Genova ».

La riforma del 1528, dello Stato Genovese voluta da Andrea Doria, autorevole luogotenente dell’imperatore Carlo V D’Asburgo, portò la struttura amministrativa dello Stato a  rispecchiare  il modello politico delle istituzioni amministrative e di governo sperimentato  su vasta scala nei Domini Asburgici ed ebbe il merito di portare al superamento dell’assetto politico originario e preminente del Comune di Genova, che era nato in forma consolare ed era guidato sino ad allora da un potere senatorio,  trasformandolo in un vero Stato, nella forma Repubblica aristocratica. 

Il nuovo Stato si basava sul potere dell’Aristocrazia cittadina, poiché i quadri istituzionali provenivano in prevalenza dalle famiglie appartenenti all’Albo d’oro della Nobiltà, condizionando l’intera vita politica repubblicana. Tuttavia era permesso a soggetti di estrazione popolare l’accesso ad alcune cariche politiche minori, attraverso un lento meccanismo di ricambio sociale, purché tali soggetti avessero già ricoperto le cariche politiche maggiori, prima del 1506. 

Il territorio e la popolazione della Podesteria erano sottoposti da Genova per mezzo del  Vicario “Vicarius ripariae orientis a Petra Colice usque ad  Corvum”, da Framura sino a Punta Corvo. Ad esercitare le funzioni vicarie vi era il Capitano,  giurisdicente proveniente da Genova, che, dopo la riforma del  1576,  detta delle Leges Novae, assunse il titolo di Commissario, ed infine prese l’appellativo di   Governatore dal 1757 con le “Leggi dei Dieci Governi”.

Il supremo potere giudiziario, sia civile che criminale, spettava al Podestà chiamato successivamente Commissario ed in seguito Governatore. Tale ruolo doveva essere rivestito da un nobile genovese che prestasse  giuramento di “amministrare la giustizia” secondo i capitoli dello Statuto del comune del  luogo (Spediae Iura) o della dominante (Januae Iura), inoltre  secondo le Consuetudini,  in subordine,  applicando il diritto comune e il diritto romano. Per l’elezione del podestà o pretor, gli Statuti locali  rimandavano  alla legge del 2 dicembre 1621, emanata dai Supremi Consigli della Repubblica  di Genova, Maggior Consiglio o Senato e Consiglio dei Procuratori.

Ai compiti finanziari del Podestà che consistevano nel raccogliere le imposte o avarie, si  aggiungevano  quelli  giudiziari: la funzione penale per assicurare il controllo dell’ordine pubblico e la funzione civile per la regolazione dei rapporti inter vivos o mortis causa.

Per appellarsi alle Sentenze del podestà direttamente esecutive, l’appello per le cause civili era ammesso presso gli organi della Capitale secondo gli Statuti di questa.

Era escluso l’appello per le sentenze penali.

Chi esercitava la funzione vicaria del Governo della Dominante doveva provenire dai ranghi della Nobiltà genovese, con mandato di curare esclusivamente gli interessi della Repubblica aristocratica, questi era dotato di pieni poteri in campo giudiziario, amministrativo, finanziario e militare e rivestiva un ruolo determinante in ogni periodo del secolare dominio genovese sui territori soggetti.

La figura del Capitano poteva essere coadiuvata da un suo vicario, oltre che dal supporto di  un notaio attuario, di un “bargello”, e di  “famigli armati” in un numero variabile.

II capitano agiva in rappresentanza delle “Magistrature” della Repubblica.

Gli organi istituzionali che curavano i settori della “cosa pubblica”, inquadrabili storicamente nel sistema di vecchio regime, Ancien Regime, erano ben lontani dalla razionale burocrazia napoleonica che li sostituì. Tali Magistrature erano quelle delle Monete, della Sanità, della Guerra e delle Comunità. Inoltre il capitano esercitava la funzione giurisdizionale in senso proprio, essendo competente a conoscere e giudicare dei reati commessi nel territorio del Capitanato. Questo poteva  condannare e spingersi ad applicare lo Jus sanguinis: le pene corporali, compresa la mutilazione delle membra ma anche  la condanna a morte del giudicato colpevole. Le sue decisioni erano registrate dal “notaio attuario” cui erano assegnate funzioni pubbliche.

Per i reati più gravi, comportanti la pena di morte, spettava alla “Rota Criminale” di Genova confermare l’ordine di esecuzione della condanna. 

Il vicario del Capitano o Commissario o Governatore poteva intervenire limitatamente nell’amministrazione della Giustizia Civile.

Nel 1535, il nobile genovese Giustiniani, governatore assegnato al Vicariato spezzino, si spinse a sostenere che le competenze del giusdicente della Spezia, apparissero ampie massimamente nel campo criminale e che, assieme alle Curie di Novi e Savona, la curia della Spezia si collocava tra le più prestigiose ed importanti dell’intero Dominio Genovese.

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Assetto giudiziario dello Stato Aristocratico di Genova

I Sindicatori ordinari, eletti ogni 4 anni dal Minor Consiglio tra i “principali della città”,  curavano l’osservanza delle Leggi da parte dei magistrati e degl’altri giusdicenti nell’espletamento delle loro funzioni, ma anche degli avvocati, dei notai, dei causidici, dei procuratori, dei cavalieri e dei nunzi; potevano avocare a sé i compiti spettanti agli organi vigilati e conoscere dei casi di arresto per debiti, svolgendo funzione di giudici d’appello. Ai Sindicatori ordinari, nel caso di contestata violazione delle leggi regolatrici delle rispettive nominate categorie, spettava provvedere alla condanna.

Nella Capitale operava un'altra importante magistratura: la Rota civile, composta da 3 membri, dottori in legge e stranieri, con competenza sul civilium, mentre la Rota criminale, competente nelle cause penali,  attuava e garantiva l’indipendenza dell’intero ordine giudiziario.

Il Magistrato degli Straordinari, organo collegiale composto da 7 membri,  aveva competenza straordinaria nelle cause di cittadini genovesi e delle 3 principali podesterie, col potere di  avocare le cause di  competenza dei giudici ordinari e con la possibilità di dare  esecutorietà anche agli atti affetti da vizi di forma, di prorogare i termini processuali, di nominare  ed anche revocare i curatori fidecommissari, i tutori, gli esecutori testamentari, ed agire da giudice d’appello  sulle sentenze emanate dalla Rota civile.

Le ripartizioni amministrative e giudiziarie erano rimaste invariate fino alla fine del Settecento, sino alla caduta della Repubblica Aristocratica genovese .

L’assetto costituzionale della Riforma doriana nella sua elaborazione originaria, rimase ufficialmente in vigore in tutta la Liguria, per oltre due secoli, sino a quando la Repubblica aristocratica fu ufficialmente abolita per ordine dell’allora Generale Napoleone.

Cfr. A. FALCONI, Guida al Golfo di Spezia, prima parte, Torino, 1877, pagg. 99, 101, 102, 105 e 113.

La Repubblica Democratica Ligure

La Repubblica oligarchica si trasformò in Repubblica Democratica Ligure, su ispirazione delle Istituzioni repubblicane d’Oltralpe.  II 14 giugno 1797 s’insediò il nuovo Governo filo-francese e lo Stato pur rimanendo indipendente ospitava sul suo territorio l’esercito francese.. La  Liguria venne suddivisa amministrativamente in 20 Giurisdizioni,  La Spezia fu compresa nella terza giurisdizione, quella  «del Golfo di Venere». Dal primo agosto 1797 La Spezia fu eretta a capoluogo di un vasto territorio, il “Distretto del Golfo di Venere” comprendente: 8 “cantoni”, sul modello francese. Il nuovo governo nella stessa data poneva Sarzana a capoluogo del “Distretto della Magra”. Fu il riconoscimento di una posizione di equilibrio tra le due città, da un lato, la Spezia, al centro di un golfo ove convivevano sul mare varie attività legate ad ogni  possibile sfruttamento della via d’acqua e la città di Sarzana con la sua storia, erede della Luni Romana, orgogliosa dei suoi Statuti, segno d’indipendenza dall’Impero, al centro del cammino della Via francigena,  aveva portato alla soglia di San Pietro un suo  Papa, Nicolò V. 

La Spezia fu anche dichiarata sede di Tribunale, dal 28 aprile 1798 ed infatti il Tribunale Civile e Criminale della Giurisdizione del Golfo di Venere,  il 18 luglio 1778,  fu solennemente aperto e quando la Divisione amministrativa della Magra fu soppressa, Il 2 dicembre del 1778, La Spezia estese la sua competenza amministrativa anche sul territorio di Sarzana.

Dal 13 agosto 1799 vi fù una breve parentesi di occupazione militare dell’esercito austro-russo, che occupò la Spezia insediando l’Imperial Regio Tribunale, che esercitò le sue funzioni sino alla vittoria francese avvenuta a Marengo,  ove le truppe austro-russe si arresero, nel giugno del 1800.

In Liguria le elezioni, indette su base censitaria, videro il trionfo dei conservatori. In considerazione di ciò si aprì la strada a nuovi cambiamenti istituzionali e il 2 giugno 1803 il territorio ligure conobbe una nuova suddivisione. Il Territorio della Liguria, amministrativamente, venne ripartito in 6 Giurisdizioni.

La città di Sarzana fu prescelta come unico capoluogo della giurisdizione dell’estremo Levante Ligure, con un territorio che comprendeva quattro cantoni tra cui la città della Spezia, oltre Lerici, Godano e Levanto ed è in tale occasione la sede del Tribunale della giurisdizione fu assegnata a Sarzana.

L’esecutivo assunse la denominazione di Senato dal 29 giugno 1802 al 25 maggio 1805.

La Repubblica Democratica Ligure, a seguito della decisione di Napoleone di annettere la Liguria all’Impero, finì la breve vita: ciò avvenne, il 25 maggio 1805, nel rispetto formale delle leggi in vigore con  una procedura di annessione, seguita alla Dichiarazione del Senato Genovese ed il favorevole plebiscito di convalida da parte del ristretto corpo elettorale genovese. Da quel momento la Liguria fu retta dalle medesime istituzioni politiche, amministrative e giudiziarie presenti in tutti i territori dell’Impero francese.

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La Liguria sotto l’impero francese

La Liguria, ormai parte dell’Impero napoleonico venne divisa in tre dipartimenti.  «Départements de Génes, de Montenotte, et des Appenins». Quest’ultimo dipartimento ebbe come capoluogo Chiavari. Il Dipartimento venne, a sua volta, diviso in tre  Arrondissements ( circondari) il primo nello stesso capoluogo di dipartimento, Chiavari, il secondo a Sarzana, il terzo a Pontremoli (dopo una prima scelta di Borgotaro), a cui si aggregavano «le vecchie vicarie toscane», ma anche Bagnone e Fivizzano.

Nel capoluogo del circondario di Sarzana s’insediò il Sottoprefetto, Giulio Della Torre .

La Spezia, visto l’ interesse dell’Impero alla realizzazione di un  arsenale militare marittimo nel Golfo spezzino, più a sud di quello di Tolone,   fu dichiarata sede della VII Prefettura Marittima dell’Impero francese, che ebbe conferma col   Decreto Imperiale dell’11 maggio 1808.  Per tale circostanza La Spezia,  dal 1812, fu resa autonoma dal Circondario di Sarzana.

La nuova Prefettura marittima, ricomprese anche una parte di territorio : i comuni di  di Barbarasco, Rocchetta, Godano, Calice, Levanto, Lerici, Vezzano, Albiano e Bolano. Si delineò, sin d’allora una destinazione distinta alle due città al di qua e al di là della Magra, cui toccò di ospitare rispettivamente un ruolo di sede giudiziaria, a Sarzana, e la sede amministrativa, a La Spezia.

I nuovi governanti francesi, per la necessità di uniformare, con un unico sistema, tutte le istituzioni riunite all’Impero modificarono le istituzioni nate con la Repubblica Democratica Ligure anche se d’ispirazione filo-francese e frutto di una mediazione politica tra vecchio regime e nuove idee illuminiate.

La legislazione francese riformò l’amministrazione centrale e periferica della Liguria ed ebbe sulla organizzazione amministrativa e giudiziaria un effetto irreversibile, in quanto talmente più razionale, efficace e moderna rispetto ai precedenti ordini politico-istituzionali, da divenire indispensabile ed insostituibile. La struttura razionale e stabile fatta di un apparato di istituzioni, di uffici e di funzionari provenienti dalle nuove classi sociali emergenti e non esclusivamente dai notabili, risultò vincente nell’organizzazione della Cosa pubblica e fu confermata dal successivo regime post-napoleonico.

Nel “Dipartimento degli Appennini dell’Impero francese, in pochi anni, si avviarono importanti e positivi processi riformatori, imposti d’autorità, tra i quali si ricorda il nuovo ruolo assunto dai sindaci e suoi aggiunti (gli assessori), al servizio degli organi del governo insediati nel territorio. I rapporti tra organi dello Stato e municipalità, infatti, furono improntati sulla supremazia degli organi dello Stato, in un rapporto di strumentalità degli organi comunali, alla politica statale. 

Si avviò un’organizzazione burocratica stabile e stipendiata al posto di quella saltuaria e onoraria. Lo scopo esplicito era quello di porre sotto controllo il territorio e le sue risorse non solo sotto l’aspetto politico-militare ma anche sul piano economico-fiscale, per ricavarne il massimo gettito possibile per lo Stato.

Il sistema fiscale aveva lo scopo di incrementare significativamente le entrate costringendo i sindaci a ricavare le imposte dalle rendite e redditi dei proprietari del luogo.

Si insediò il monopolio della “Regia dei Diritti Riuniti”, nuovi dazi ed inoltre, la tassa di bollo e quella di registro.

Il nuovo sistema giudiziario francese sopprimeva le giurisdizioni speciali e eccezionali del vecchio ordinamento che spesso, esercitando la propria competenza sullo stesso oggetto, persone o beni, finivano per sovrapporsi tra loro, ingenerando, frequentemente  una confusione di poteri che ingenerava contenzioso a vari livelli. Con le istituzioni napoleoniche ne derivò un sistema giudiziario interamente gerarchizzato e unico, se si eccettuano i tribunali di commercio e i tribunali militari.

Nella Liguria, a differenza che negli Stati satelliti dell’Impero, come nella Lombardia, che goderono di una relativa autonomia, furono vigenti i codici Napoleonici (Code civil, Code pénal, Code de commerce), e l’ordine giudiziario francese con l’inserimento della figura sconosciuta in Italia, come il Juge de Paix “Giudice di pace” posto in ogni realtà cantonale dei nei Circondari amministrativi e giudiziari. Infatti il “Cantone”, sotto il profilo amministrativo, a metà tra il circondario ed i comuni, posto a costituire un’entità rappresentativa intermedia tra i comuni di una zona del circondario ospitava un organo elettivo, l’assemblea cantonale che nominava i rappresentanti per il collegio elettorale del Dipartimento e quelli del collegio elettorale  del Circondario. Ma oltre ai compiti amministrativi il cantone assolveva i compiti giudiziari  con la presenza del  Giudice di pace.

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La figura del Giudice di Pace, alla base dell’architettura piramidale giudiziaria dell’Impero ed il più vicino ai cittadini, aveva competenza per i reati definiti di terza classe, nell’ambito del Cantone,  sia par le cause civili  che per quelle penali.

In ogni Circondario di dipartimento (tra cui il circondario di Sarzana) venne insediato un Tribunal de Prémier Istance, tribunale di prima istanza. In ogni capoluogo di dipartimento s’insediò una Corti civile e Criminale, formata da un presidente, un relatore e un numero variabile di giudici, a seconda della densità demografica del territorio.

Nel capoluogo del Dipartimento più importante, quello di Genova s’insediò una Corte d’Appello, per la funzione di giudice di seconda istanza ed a partire dal 1810, una Corte d’Assise. La Corte di Cassazione svolse il suo ruolo  a Parigi,  nella capitale dell’Impero.

Altra caratteristica era la parziale inamovibilità dei giudici dopo i primi tre anni di servizio.

Governo Provvisorio, dopo i francesi e prima dei Savoia

La Liguria, dopo le disfatte di Napoleone, fu liberata dagli Inglesi con  una spedizione militare anti-francese di 8000 uomini, guidata dall’inglese Lord William Bentinck. (Nel mese di marzo del 1814, egli sbarcò a Livorno puntando verso Genova dove il caos era esploso e liberò la Liguria dal dominio francese). Lord William Bentinck, ipotizzando la soluzione favorevole per il suo paese di inglobare nei Dominions britannici, la secolare repubblica di Genova, spentasi con il regime imperiale napoleonico, già consumata da secoli di crisi e immobilismo politico.

Lord Bentinck, col proclama del 26 aprile, nominò un governo provvisorio, che ebbe la durata di pochi mesi.

A capo dell'Esecutivo genovese fu nominato il 26 aprile 1814  Girolamo Serra, i quale sperando nel  ritorno alla secolare indipendenza e neutralità della Repubblica Ligure o di Genova  tentò di dimostrare alle potenze europee che Genova era in grado di auto-governarsi. Tra i Liguri, furono in tanti a crederci, per scongiurare di finire annessi al Piemonte dei Savoia che, a Vienna, reclamava un ingrandimento territoriale verso il mare, infatti per il Piemonte, il porto genovese era strategico per commerciare le merci britanniche verso nuovi mercati, innanzitutto la Svizzera, il nord dell'Italia, l'Austria, il sud della Germania e i Balcani.

Il Governo provvisorio, dal 4 maggio 1814, per sei mesi circa si adoperò per riequilibrare l’assetto complessivo: legislativo, esecutivo e giudiziario, ereditato dai francesi.  Si confermarono, dunque, un potere legislativo (senato e camera con 13 membri)   un esecutivo  e la creazione di una Giunta degli Affari Esteri, una giunta per gli Affari Interni ed una Giunta per gli Affari ecclesiastici (ogni giunta era composta da 3 senatori).

In ricordo dell’Ancien Regime, s’istallarono gli Inquisitori di Stato o di Alta Polizia, i magistrati della Guerra e Marina, i magistrati di Sanità, i magistrati dell’Università degli studi. Tra le sette giurisdizioni amministrative in cui venne suddiviso il territorio ligure

i Consigli degli anziani, che presero il posto dei Maires (i sindaci dell’amministrazione napoleonica) e dei consigli comunali. Per quanto concerne il sistema giudiziario, furono confermati i Giudici di pace (ad esclusione della materia della conciliazione), i Tribunali di prima istanza (compresi il circondario di Sarzana e La Spezia), ove si istruivano, con l’aggiunta di tre membri a quelli ordinari, anche le cause criminali. Funzionarono anche i Tribunali di Commercio.

Prese corpo l’ipotesi che la Liguria potesse ritornare all’antica indipendenza politica.        

L’impegno dimostrato dai politici ed amministratori genovesi nel ricostituire l’organizzazione statuale repubblicana, nella speranza di poter riconquistare l’indipendenza, non venne tenuto in alcun conto dalle potenze riunite a Vienna che ridisegnarono l’Europa, stravolta da Napoleone. Il principio condiviso a Vienna, dalle potenze riunite, che un futuro assetto politico del continente europeo, dovesse essere legittimato e garantito dagli antichi sovrani dei vecchi Stati pre-napoleonici, non potè essere applicato per Genova.

Il Congresso di Vienna, nella seduta del 14 novembre 1814, decise di assegnare la Liguria al Regno di Sardegna con decisione irrevocabile. Il 26 dicembre dello stesso anno, da Vienna fu comunicata l’annessione di Genova al Piemonte. A Genova, il governo provvisorio fu  costretto a dimettersi. Lord Bentinck, ricevette l’ordine di abbandonare Genova e la Liguria lasciando allo sbando il Governo Provvisorio, che fu costretto a dimettersi. Il comandante militare inglese, prima di lasciare Genova, con atto formale, consegnò la Liguria all’ ambasciatore plenipotenziario dei Savoia, Ignazio Thaon de Revel e il 7 gennaio 1815, avvenne il passaggio ufficiale dei poteri.

Tale decisione apparve oltremodo penalizzante per la classe dirigente di Genova e delle altre comunità liguri, anche per la secolare ostilità verso lo Stato  Piemontese, da sempre concorrente con gli interessi economici della Repubblica Genovese sul territorio e sul mare.

Ricordando la competizione, scoppiata nei primi anni del 900, tra gli amministratori della città della Spezia e di quelli di Sarzana sulla sede giudiziaria, lo storico  spezzino Ubaldo Mazzini sostenne che non ci fosse stata una valida ragione perché la sede giudiziaria rimanesse a  Sarzana alla dominante visto il grande sviluppo della Spezia nel 900: Sarzana entrò a far parte del dominio genovese ben più tardi rispetto alla Spezia, assoggettandosi  due secoli più tardi rispetto alla Spezia. La magistratura sarzanese, che era stata istituita dai Genovesi in Val di Magra, aveva una giurisdizione ben più limitata, rispetto a quella della Spezia, mentre la competenza territoriale della Spezia, fin dal 1330, aveva abbracciato  un territorio assai vasto, da Framura fino al Corvo, ben oltre quello della sua  provincia.

La Liguria nel Regno di Sardegna

Con la Restaurazione e l’incorporazione della Liguria nel Regno di Sardegna, nei fatti, furono reintrodotte alcune norme che riprendevano l’amministrazione piemontese dell’Ancien Régime come, per esempio,  le pene corporali. Nello stesso tempo  venne bandita la tortura prevista per l’interrogatorio del reo.

Il passaggio del territorio della Liguria ai Savoia, portò inevitabilmente al riassetto politico-istituzionale  e giudiziario. 

In campo amministrativo  l'editto di Vittorio Emanuele I, del 7 ottobre ed a seguire, il Regio decreto del 27 febbraio 1815, portarono alla creazione della struttura amministrativa definita "Divisione", che rappresentava la più ampia compartimentazione territoriale presente negli Stati Sardi. Infatti, se ne previde una per l’intera Liguria, al di sotto della quale, gerarchicamente, furono introdotte: l’Intendenza generale di Genova, quella del Levante alla Spezia e quella del Ponente a Savona, al posto dei “dipartimenti” introdotti dal sistema francese. Nella Liguria orientale, l’intendenza del Levante con sede alla Spezia, comprendeva, rispetto alla suddivisione dei francesi,  un territorio ben più vasto di quello del circondario di Sarzana e della Spezia viste nel loro insieme, che andava da Portofino al Magra, ed anche un pezzo di territorio oggi della Lombardia; in tutto: 6 comuni e 7 feudi Imperiali (comunità presenti sul territorio ma sottoposte alle leggi asburgiche, che vennero trasformate in comuni del Regno Sardo nel 1819, in base a precisi accordi con Vienna.

Alla Spezia si nominò il Sottoprefetto piemontese, Santorre di Santarosa, che negli anni venti divenne un patriota anti-austriaco.

All’interno della vice intendenza della Spezia le due città più importanti, La Spezia e Sarzana, furono destinate ad assumente un ruolo diverso sul territorio, rispettivamente il ruolo politico e quello giudiziario.

Fu l’editto del 10 novembre 1818 “per la riorganizzazione degli Stati della terra ferma” del Regno Sardo-piemontese a riequilibrare il peso delle città più abitate sulla costa orientale ligure, suddividendo la Riviera del Levante Ligure in due vice intendenze, Chiavari e La Spezia;  in  considerazione che l’area geografica di Chiavari risultava in crescita d’importanza rispetto alla Spezia, più abitata e più vicina a Genova. Il territorio dell’Intendenza del Levante, fu denominato, giustappunto, “dei Confini Orientali” comprendendo il capoluogo La Spezia ma anche i comuni di Sesta Godano, Lerici, Levanto, Sarzana e Vezzano.

Si trattava di una provvisoria sistemazione territoriale del Regno, poi rivisitata attraverso  la riorganizzazione amministrativa definitiva, del 10 novembre 1818, quando venne stabilmente  adottata una compartimentazione basata sul modello napoleonico e organizzata, sempre, su quattro livelli amministrativi: la Divisione corrispondente al Dipartimento francese ed amministrata da un Governatore, la Provincia corrispondente al Circondario (arrondissement), il Mandamento corrispondente al Cantone, ed infine  il Comune.

La divisione di Genova,  con la riorganizzazione amministrativa, cedette San Remo e Oneglia alla divisione di Nizza e fu suddivisa in sette province: Provincia di Bobbio, Provincia di Chiavari, Provincia di Novi, Provincia di Savona e Provincia del Levante (capoluogo La Spezia). Provincia di Genova Provincia di Albenga

La Giudicatura di Mandamento nel Regno di Sardegna

Il Regio editto 7 ottobre 1814 n.70 definì le circoscrizioni delle province e la loro suddivisione in Mandamenti. Furono ripristinate le Regie Costituzioni del 1770 e le leggi emanate fino al 23 giugno del 1800 dalla casa Savoia, ove si stabilì che i giudici dovevano risultare  registrati dal regio Senato prima di poter esercitare per un triennio  la loro attività nelle Giudicature di competenza. Allo scadere del mandato spettava ai prefetti riunire le “assisie” per l’incarico ad un nuovo giudice. I giudici mandamentali decidevano in prima istanza su tutte le cause e le liti sia civili che penali. Il giudice poteva scegliersi un “luogotenente capace”. I Castellani e i Baili non appartenevano alla classe forense ma erano notai delegati a udire e decidere di alcune tipologie di contenziosi che potevano sorgere all’interno del territorio della Castellania, formata da tre comuni all’interno del Mandamento. I Castellani si occupavano di cause vertenti il pagamento di prestazioni e di beni, inoltre, di querele che insorgevano tre “gente rustica” sulla variazione dei confini o altro, con il limite per valore di quaranta lire, a meno che fosse necessaria un’ispezione giudiziaria che avrebbe richiesto l’intervento del giudice ordinario del mandamento.   

Con il Regio editto 27 settembre 1822 n.1392 si soppressero i Consigli di Giustizia e si crearono i Tribunali di Prefettura. Ai Magistrati, in virtù del suindicato editto, spettavano stipendi fissi, abolendo così, gli antichi “diritti di regalia” previsti per i giudici che non erano stipendiati e venivano ricompensati dalle parti in causa attraverso le “sportule”, somme di danaro da corrispondere per poter ottenere la sentenza. La competenza in campo civile era alquanto ampia e le sentenze civili  erano inappellabili, quando non eccedevano il valore di cento lire per questioni relative al patrimonio, mentre per le cause che implicavano le questioni personali era previsto un limite di valore di trecento lire.  Poco prima degli anni cinquanta dell’Ottocento, visto il ruolo propositivo che la corona sabauda assunse nella penisola italiana in vista di un’unificazione politica e territoriale  fu emanato l’Editto del 17 febbraio 1849, n. 880,  che ridisegnava l’assetto del territorio del Regno di Sardegna e della stessa Liguria creando “entità amministrative” più ampie; si decise di abolire le intendenze minori e mantenere una sola Intendenza o provincia, cioè quella di Genova.

Le competenze dell’Intendente o Prefetto (il cui appellativo, retaggio del dominio francese si era  finalmente affermato), venivano ampliate ad un territorio più vasto e  si allargavano alla materia relativa alla “Occupazione dei suoli”e alla Costruzione di nuove strutture di pubblica utilità. Alla Spezia veniva riconosciuta la denominazione amministrativa di Sottoprefettura. 

Lo Statuto Albertino, con la nuova organizzazione politica amministrativa e doganale, istituì un unico Parlamento nella capitale Torino,  da secoli  residenza della dinastia dei Savoia. Il Regno sardo, divenne uno stato centralista sul modello francese, in cui il sovrano regnava   col titolo di Re, e allo stesso tempo, possedeva ancora i titoli di Principe di Piemonte, duca di Genova e duca di Savoia, che formalizzavano il potere sugli Stati di terraferma oltre che sulla Sardegna. In questa fase della sua storia fu conosciuto anche come Regno sabaudo.

Con l'unificazione italiana e l'annessione degli stati preunitari, l'ultimo Re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, assunse il titolo di Re d'Italia il 17 marzo 1861, pur mantenendo il titolo di Re di Sardegna.

Ordine giudiziario del Regno d’Italia

A Genova, in campo giudiziario, furono istituiti: un Tribunale di Cassazione, un Tribunale Correzionale, composto da cinque membri con il potere di giudicare in appello le sentenze correzionali dei Tribunali di grado inferiore, le Giudicature presenti in Liguria, un Tribunale civile e d’Appello, contro le sentenze civili dei Tribunali di prima istanza e dei Tribunali di  Commercio della Liguria. La competenza dei giudici di pace fu affidata ai Giudici mandamentali posti in ogni mandamento, con “Competenza per Valore” fino a lire piemontesi 300, secondo un Editto del 1822.

Il “Tribunale di Prefettura”era competente in materia civile per un valore sino a 1.200 lire ed in campo penale, per  la giustizia  “in seconda ed ultima istanza”.

Nell’ottobre del 1847 venne promulgato il nuovo Codice di Procedura Penale (che seguì all’emanazione dei cosiddetti Codici albertini).

Questo nuovo codice, era improntato sul principio della “pubblicità del dibattimento”, a prescindere dal ceto sociale d’appartenenza dell’ imputato.

Con il “Decreto Regio” del 20 novembre 1859 furono promulgati nuovi codici, estesi in seguito, a tutto l’ordinamento giudiziario del nascente Regno d’Italia.

Lo Statuto Albertino, all’articolo 69,  dettò  i criteri di autonomia ed indipendenza del potere giudiziario, secondo il criterio dell’inamovibilità dei giudici per sottrarre la magistratura alle ingerenze degli altri Poteri dello Stato ed evitare che, come era accaduto con  la Restaurazione, si verificassero episodi di asservimento  dei giudici all’esecutivo.

Con la legge del 19/05/1851 furono concesse numerose guarentigie a favore dei giudici, i quali, dopo 3 anni dalla loro nomina, non potevano essere privati della loro carica, essere sospesi dall’esercizio delle loro funzioni , essere trasferiti o messi in aspettativa senza il loro consenso.

Fu attribuito alla Corte di Cassazione il  compito di sorvegliare e di comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici inferiori, di giudicare in merito alla legittimità dei provvedimenti di trasferimento,  collocamento a riposo e  revoca dei giudici.

L’ingerenza dell’esecutivo nel  potere giudiziario, in parte continuò poichè l’ufficio del Pubblico ministero dipendeva dal potere esecutivo che promuoveva l’azione penale. D’altra parte spettava all’esecutivo definire l’ampiezza delle  circoscrizioni giudiziarie  e le piante organiche.

Giudice conciliatore

Con legge 16 giugno 1892, nello Stato unitario italiano, per le cause minori, fu istituito  il Giudice Conciliatore, figura già presente  nel Regno delle Due Sicilie (in base alla Legge Organica dell’Ordinamento Giudiziario, avviata con il Dispaccio del Tanucci, del 29 maggio del 1817). La competenza di questo organo giudiziario si confaceva alle esigenze dell’amministrazione giudiziaria poiché l’intervento del giudice era maggiormente richiesto per le questioni relative alla proprietà della terra, essendo l’Italia di fine secolo diciannovesimo caratterizzata da un’economia prevalentemente agricola.

Nel volgere di pochi decenni, con lo sviluppo industriale  dell’Italia,  avviata a divenire una potenza economica nel quadro europeo,  cambiarono le tipologie di contenzioso che necessitarono di un approccio più scientifico e di una preparazione giuridica adeguata agli interessi in gioco delle parti contendenti. Il  giudice conciliatore,  scelto in base al censo e con un compito onorario, di eterogenea provenienza professionale, non era più in grado di assolvere ai nuovi e gravosi compiti di giustizia che la nuova economia richiedeva. Per le cause  civili occorrevano giudici togati capaci di contemperare i vari aspetti delle problematiche alla base dei conflitti tra i cittadini.

Documentazione versata all’Archivio di Stato della Spezia relativa agli “Organi e Uffici Giudiziari”

(Civili, Penali)

Tribunale di Prefettura del Levante

Il  Fondo archivistico dell’Archivio di stato della Spezia si compone di 124 volumi e 71 buste (1815-1860) così suddivisi:

 n. 57 buste di “Sentenze Civili” (1815-1860); n. 23 volumi di “Sentenze Commerciali” (1815-1860); n. 15 volumi di “Sentenze di Deliberamento” (1816-1860); n.1 busta di “Sentenze Ingiunzionali” (1838-1842), n. 3 volumi di “Sentenze di Rinunzie ed Accettazioni di eredità”(1838-1860); n. 1 volume di “Sentenze Arbitrali”; n. 2 volumi di “Perizie” (1816-1854); n. 4 buste di “Giudizi di Graduazione” (1831-1860) con indice alfabetico delle parti; n. 13 volumi di “Ordinanze Civili e Commerciali”; n. 10 volumi di “Verbali Civili e Commerciali (1855-1860); n. 66 buste di “Fascicoli Processuali Penali” (1822-1860).

Tribunale della Spezia

Il Tribunale Civile e Penale della Spezia.

Tutte le istituzioni giudiziarie cittadine trovano sede nel Palazzo di Giustizia della Spezia collocato nella zona orientale della città, in un grande moderno edificio progettato dall’architetto milanese Ignazio Gardella Prima degli anni novanta gli uffici dell’Amministrazione Giudiziaria si trovavano in una palazzina del centro storico della Spezia in Piazza Cesare Battisti.

Oggi il vecchio edificio, dopo una radicale ristrutturazione, è divenuto il  C.A.M.E.C.,Centro d’Arte Moderna e Contemporanea.

Va ricordato un aspetto singolare delle istituzioni giudiziarie spezzine che, prima della nascita della provincia della Spezia avvenuta nel 1923, si trovavano collocate nella città di Sarzana, a testimonianza dell’importanza che questa aveva avuto nel passato.

D’altra parte, anche dopo il trasferimento della sede del Tribunale alla Spezia, avvenuto con R.D. n. 2876 del 30.12.1923, Sarzana ha mantenuto la sede pretoriale, con una circoscrizione che comprendeva i Comuni di Ameglia, Bolano, Castelnuovo Magra. Nell’anno 2000, con la soppressione del Giudice pretorile, Sarzana conservava la Sezione distaccata del Tribunale della Spezia ed il Giudice Unico.

I territori di Pontremoli e Aulla  (facenti parte della Provincia di Massa Carrara) e quelli del territorio di Chiavari (facenti parte della Provincia di Genova) erano compresi nel Circondario del Tribunale della Spezia.

Il Fondo Tribunale della Spezia fu tra i primi ad essere versato all’Archivio di Stato (1959) e risulta composto da 873 buste, 916 volumi, 7 registri (dal 1861 al 1945).

Il primo versamento all’Archivio di Stato risale al 1959 e gli indici alfabetici, creati nel 1967, sono stati completati nel 1974.

Esso comprende: n. 311 volumi di “Sentenze Civili” (1861-1939); n. 1 volume di ”Sentenze di Rinunzie ed Accettazioni di Eredità” (1861-1865); n. 16  volumi di ”Sentenze Commerciali” (1861-1882); n. 37  volumi di “Sentenze di Deliberamento” (1861-1914); n. 29 buste di  ”Sentenze di Stato Civile” (1864-1936); n. 1 busta di ”Sentenze di Capitaneria di Porto” (1880-1905); n.1 busta e 4 registri di “Sentenze d’Interdizione e Inabilitazione” (1861-1901); n 3 volumi “Sentenze per Controversie di Lavoro (1928-1938); n.184 volumi di ”Verbali” (1861-1930); n. 101 buste di ”Giudizi di Graduazione” (1861-1931); n. 127 volumi di ”Ordinanze” (1861-1940); n. 265 buste di ”Fallimenti” (1861-1942); n. 16 volumi e 11 buste di “Decreti Ingiuntivi” (1934-1945); n. 126 volumi di  ”Decreti” (1870-1932); n. 11 buste di  “Pratiche di Ricovero di Minori” (1871-1924);  n. 1 busta di “Verbali Dichiarazioni Avarie Navi” (1890-1900); n. 6 buste di ”Verbali Separazioni Coniugi” (1891-1920); n. 6 volumi di “Perizie” (1937-1939); n. 89 volumi di  “Sentenze Penali” (1873-1928); n. 526 buste di  “Fascicoli Processuali Penali” (1861-1936).

Varie denominazioni del Tribunale della Spezia.

Il Tribunale Civile e Penale della Spezia, già insediato a Sarzana, dal 1923, quando La Spezia divenne il Capoluogo della Provincia,  ha  sede nella città del Golfo.

Varie denominazioni:

Consiglio di Giustizia dal 1815 al 1819

Tribunale di prefettura dal 1845 al 1848

Tribunale di Prima Cognizione dal 1850 al 1852

Tribunale Provinciale dal 1855 al 1860

Tribunale di Circondario dal 1860 al 1861

Tribunale Civile e Correzionale tra il 1869 ed il 1870

Tribunale civile e penale dal 1891

“Giudicatura di Varese Ligure”

Il fondo archivistico si compone di 11 volumi e 172 registri (1815-1860) contenenti in particolare:

 n. 172 registri  di “Atti in Materia Civile e Penale”; n. 10 volumi di “Sentenze Civili” (1823-1860);  n.1 volume di “Sentenze Penali” (1860).

Tribunale di Sarzana

La sede giudiziaria fu funzionante, in base all’ordinamento sardo, nell’ambito della circoscrizione del Tribunale fino al 1923, quando il Consiglio venne  trasferito alla Spezia.

La sede pretoriale di Sarzana, invece, continuò la sua attività  e, con R.D. n. 2876 del 30.12.1923, estese l’ambito territoriale della circoscrizione ai Comuni di Ameglia, Bolano, Castelnuovo di Magra, Ortonovo, S. Stefano di Magra e, con sezione distaccata, Lerici.

Con la soppressione del Giudice Pretorile e l’istituzione, nell’anno 2000, del Giudice Unico, Sarzana è stata confermata sede della Sezione Distaccata del Tribunale della Spezia.

Il Fondo contiene una “Serie Civile” di 143 volumi (ordine cronologico) che va dal 1820 al 1943; una “Serie Penale” di 98 volumi che va dal 1833 al 1945 ed infine una “Serie della sezione dipendente di Lerici”  di  7 volumi (1852-1921).

Pretura di Varese Ligure

Varese Ligure, da alcuni definita “terra di frontiera”, posta su una strada di notevole influenza nei collegamenti tra la Riviera di Levante, i territori parmense e piacentino, rivestì sempre una grande importanza. La “Plebs de Varia”,   in una fase progredita della loro organizzazione signorile fu un  borgo del casato dei Fieschi, vecchi feudatari del luogo nel finire del XIV secolo sconfitti da Genova. Alla loro caduta, più complessi provvedimenti legislativi vennero attuati dai Doria, durante la Repubblica Ligure di metà Cinquecento, con la compilazione dei primi Statuti che regolamentavano la Comunità Varesina.

Il territorio giurisdizionale si estendeva a tutte le valli che formano, a raggiera, l’ampio bacino circolare dell’Alta Val di Vara.

Terminato il periodo feudale, Varese venne incorporato nel territorio della Repubblica di Genova, divenendo sede di Podesteria con un Consiglio di “Magnifici”, ed ogni frazione ebbe il suo Console da consultare nelle deliberazioni di interesse pubblico.

Nel Fondo Archivistico sono contenuti: n. 75 buste, 36 volumi e 31 registri di  “Atti e Sentenze Civili e Penali”(1861-1923). La documentazione posseduta (versata nell’anno 1973) contiene gli “Atti della Giudicatura del Mandamento di Varese Ligure” con i “Registri delle Informazioni Criminali”  (1815-1848), quelli dei “Contraddittori Civili” (1826-1855), quelli dei “Contraddittori Civili Sommari” (1814-1828), le “Cause Correzionali” (1837-1845), quelli relativi ai “Processi Gabellari” (1819-1861) e gli “Atti della Pretura”, a partire dall’anno 1856.

Procura della Spezia

La prima parte del Fondo è stata versata all’Archivio di Stato nel 2005 e comprende Atti Penali e Atti Amministrativi e Civili.

Gli Atti Penali (1907-1989) consistono in: n. 34 rubriche, n. 112 registri e n. 51 faldoni

Gli Atti Civili ed Amministrativi (1889-1986) consistono in: n.55 registri, n. 19 faldoni, n.9 pacchi.

La seconda parte, Atti Amministrativi e Civili, è stata versata nel 2007 e comprende:

  • n. 1 Registro del Procuratore del Re  (1935-1942)
  • n. 2 Faldoni  del Personale cessato  (1935-1965)
  • n. 1 Faldone  delle Quietanze per spese d’ufficio (1928-1940, 1952-1953, 1962-1971)
  • n. 4 Registri  delle Spese d’ufficio  (1927-1967, incompleto)