Tribunale della Spezia
Uffici e Cancellerie
Servizi al cittadino
Vendite giudiziarie
Servizi per i professionisti
Attività e Programmi
Nomina degli arbitri ex art. 810 c.p.c.
Patrocinio a spese dello stato (civile)
Descrizione
E’ un istituto che vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e consente alla persona non abbiente, di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Se la parte ammessa al beneficio perde la causa, non può utilizzare il beneficio del patrocinio gratuito per proporre impugnazione.
Gli effetti sono i seguenti:
- possibilità di essere difesi da parte di un difensore di fiducia scelto negli elenchi del patrocinio a spese dello stato;
- possibilità di nominare consulente tecnico;
- possibilità di prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese di notifica, imposta di registro, ipotecarie e catastati, diritti copie.
Utenza che usufruisce del servizio
Possono ottenere il gratuito patrocinio:
- cittadini italiani;
- stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- apolidi.
Modalità di richiesta
Consegna a mano del documento o invio tramite raccomandata A/R presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati:
- del luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- del luogo dove ha sede il magistrato competente, se il processo non è ancora in corso;
- del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Cosa occorre
Domanda in carta semplice con indicazioni utili a valutare la fondatezza della pretesa (in caso di cittadini extracomunitari è necessario allegare la certificazione dell’autorità consolare).
Quanto costa
Il presente servizio non ha costi
Tempo previsto
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, entro 10
giorni dalla presentazione, decide in uno dei seguenti
modi:
- può dichiararla inammissibile;
- respingerla;
- ammettere in via anticipata e provvisoria, se ricorrono le condizioni di reddito e se le pretese non appaiono chiaramente infondate.
Se il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati respinge o dichiara inammissibile l’istanza, è possibile riproporla al giudice competente.
La decisione definitiva (sia quella del Consiglio dell’Ordine, sia quella del giudice) viene comunicata all’interessato, al giudice competente ed all’Ufficio finanziario competente che verifica il reddito e, in caso di discordanze, chiede al magistrato la revoca del beneficio e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica competente.