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Patrocinio a spese dello stato (civile)

Descrizione

E’ un istituto che vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e consente alla persona non abbiente, di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Se la parte ammessa al beneficio perde la causa, non può utilizzare il beneficio del patrocinio gratuito per proporre impugnazione.

Gli effetti sono i seguenti:

  • possibilità di essere difesi da parte di un difensore di fiducia scelto negli elenchi del patrocinio a spese dello stato;
  • possibilità di nominare consulente tecnico;
  • possibilità di prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese di notifica, imposta di registro, ipotecarie e catastati, diritti copie.

Utenza che usufruisce del servizio

Possono ottenere il gratuito patrocinio:

  • cittadini italiani;
  • stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
  • apolidi.

Modalità di richiesta

Consegna a mano del documento o invio tramite raccomandata A/R presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati:

  • del luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • del luogo dove ha sede il magistrato competente, se il processo non è ancora in corso;
  • del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Cosa occorre

Domanda in carta semplice con indicazioni utili a valutare la fondatezza della pretesa (in caso di cittadini extracomunitari è necessario allegare la certificazione dell’autorità consolare).

Quanto costa

Il presente servizio non ha costi

Tempo previsto

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, entro 10

giorni dalla presentazione, decide in uno dei seguenti

modi:

  • può dichiararla inammissibile;
  • respingerla;
  • ammettere in via anticipata e provvisoria, se ricorrono le condizioni di reddito e se le pretese non appaiono chiaramente infondate.

Se il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati respinge o dichiara inammissibile l’istanza, è possibile riproporla al giudice competente.

La decisione definitiva (sia quella del Consiglio dell’Ordine, sia quella del giudice) viene comunicata all’interessato, al giudice competente ed all’Ufficio finanziario competente che verifica il reddito e, in caso di discordanze, chiede al magistrato la revoca del beneficio e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica competente.