Tribunale della Spezia
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Volontaria Giurisdizione
Alla Cancelleria della volontaria giurisdizione fanno capo procedure eterogenee, ed estremamente diversificate, che non possono essere assimilate eccezion fatta che per il rito, che è quello , estremamente snello ed informale, delle procedure in camera di consiglio, regolato dagli art. 737 e seguenti del c.p.c.; dal punto di vista sostanziale, molte delle materie che rientrano negli oggetti trattati da detta Sezione di cancelleria sono regolate da leggi speciali.
Il procedimento di regola inizia con ricorso, a seguito del quale il presidente della sezione competente fissa l’udienza di comparizione delle parti, nonché il termine per la notifica alla o alle controparti del ricorso e del pedissequo decreto; il provvedimento viene comunicato al ricorrente a cura della Cancelleria; la notifica successiva è a cura della parte istante.
E’ regola che nelle procedure in questione debba intervenire il Procuratore della Repubblica, al quale gli atti vanno trasmessi affinché possa prenderne conoscenza ed assumere conclusioni.
Il procedimento viene definito con decreto, o ordinanza o sentenza, secondo le previsioni normative, che in materia sono estremamente disomogenee.
La previsione della amministrazione di sostegno quale istituto volto ad attribuire una speciale forma di tutela a soggetti dalla limitata capacità, al di fuori delle previsioni delle norme che regolano la interdizione e la inabilitazione, ha istituito una ulteriore competenza del Tribunale e conseguentemente della cancelleria della giurisdizione volontaria.
Alla Cancelleria della Volontaria fanno capo anche procedimenti che hanno ad oggetto impugnative avverso le decisioni sulla nomina e revoca degli amministratori di condominio o della comunione.
- Patrocinio a spese dello stato (civile)